5.5. - Norme particolari per le aree residenziali

          CA1 / CA 27 -  CAR1 / CAR5

 

In queste aree sono altresì ammessi i seguenti interventi:

-    Interventi sul patrimonio edilizio esistente a sensi art. 13 della L.R. n° 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

     Per tutti i fabbricati a destinazione residenziale esistenti, in deroga all'indice fondiario è comunque ammesso "una tantum" un incremento di superficie residenziale di mq. 25 per ogni unità abitativa per il miglioramento delle condizioni igieniche e distributive.

     Contestualmente alla richiesta di permesso di costruire deve essere presentato atto sostitutivo di notorietà con il quale il richiedente attesti che il fabbricato oggetto dell'intervento non ha mai usufruito in passato di tale "norma particolare".

-    La costruzione di bassi fabbricati uso garage potrà essere effettuata nel rispetto degli indici di zona (superficie copribile) e nel rispetto dei seguenti parametri:

     distanza dai confini                                     3,00           mt. o a confine

     distanza da fabbricati                                 5,00           mt. o in aderenza

     altezza massima                                        3,00            mt.

     dovranno essere costruiti avendo a modello le caratteristiche del fabbricato principale e ad  esso integrarsi architettonicamente; non è ammesso l'uso di box prefabbricati di qualsiasi tipo.

     Le sopraelevazioni e gli ampliamenti di fabbricati esistenti, ove ammesso dalle norme generali, possono avvenire anche in deroga alle distanze dalle strade, purchè avvengano rispettando gli allineamenti del fabbricato oggetto dell'intervento.

-    Per attività artigianali non nocive e moleste sono ammessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie coperta complessiva o di calpestio con un massimo di 200 mt..

     In ogni caso il rapporto di copertura non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà interessata dall'edificazione.

     Eventuali cambiamenti di tipologia di attività produttiva devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. Sono comunque sempre da intendersi escluse attività di tipo nocivo o molesto in contrasto con la normativa del Centro Abitato.

     Nel caso di rilocalizzazione degli impianti produttivi individuati in cartografia con * così come previsto all'art. 53 L.R. 56/77 e s.m.i. il connesso riuso degli immobili dismessi può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'art. 43 della citata Legge Regionale nel rispetto dei parametri urbanistici delle rispettive zone omogenee.

-    Per le attività agricole esistenti sono ammessi ampliamenti in misura non superiore al 30% della superficie coperta complessiva e comunque non superiore a 200 mq., purchè il rapporto di copertura non ecceda il 33% dell'area interessata dall'edificazione.

     Gli ampliamenti non sono ammessi per stalle ed allevamenti di qualunque tipo e per ogni altro insediamento nocivo e/o molesto incompatibile con la destinazione residenziale.

     In entrambi i casi non sono ammessi accorpamenti di terreni non adiacenti e gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle distanze e altezze imposte nelle singole schede.

Il fabbricato individuato sulla tavola 3 in scala 1/2000 con la lettera K potrà essere ampliato una-tantum di mc 50 nel rispetto della tipologia architettonica preesistente e nel rispetto delle altezze esistenti.